Commercio elettronico, tutela dei dati personali e diritti del consumatore

Il mondo internet e dell'e-commerce riveste da sempre particolare interesse per lo Studio Legale Monticelli, teso a tutelare i propri clienti nelle attività online e nella tutela dei dati personali.

Quali sono le informazioni (dati personali) tutelate dalla legislazione sulla Privacy?
Il D. lgs 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, detto codice sulla privacy), che, a far data dal 1.1.2004, ha sostituito la legge n. 675/96 e molte altre disposizioni di legge e di regolamento in materia, definisce dati personali qualsiasi informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
La categoria dei dati personali è pertanto assai generica e ricomprende in essa ogni forma di informazione che sia riferibile a persone fisiche o enti.
È impossibile un'elencazione esaustiva delle informazioni che possono essere qualificate come dati personali. Si forniscono di seguito alcuni esempi dei più comuni:
- Nome, cognome, denominazione, ragione sociale
- Indirizzo di residenza, domicilio, dimora, sede
- Età
- Stato civile
- Utenze e traffico telefonico o di fax
- E-mail
- ICQ number
- Password
- PIN code
- Codici di accesso
- Numeri di identificazione
- File di LOG e Cookies (da essi infatti si possono ad esempio desumere informazioni relative alle visite fatte da un utente a specifici siti Internet)
- Informazioni sull'istruzione
- Informazioni sull'attività lavorativa
- Informazioni sulla condizione economica
- Suoni e immagini se da esse risultano informazioni su una determinata persona (tipo le riprese delle videocamere di sorveglianza)

Una ulteriore particolare tutela è riservata a quei dati personali cosiddetti sensibili di cui all'articolo 4 del D. lgv. 196/03, vale a dire dati idonei a rivelare:
- l'origine razziale ed etnica
- le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
- le opinioni politiche
- l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Per essi infatti è necessario che l'autorizzazione al consenso sia data per iscritto.
Ulteriori particolari restrizioni sono poi garantite anche per i dati giudiziari.
In alcuni casi il titolare che gestisce i dati personali è tenuto a notificare al Garante il trattamento cui intende procedere (art. 37 del Codice).
Chi assume essere stato leso in ordine al trattamento dei dati personali può proporre reclamo, segnalazione o ricorso al Garante oppure adire l'Autorità Giudiziaria.
Oltre al risarcimento del danno sono previste particolari sanzioni amministrative.

Quali sono i diritti dell'interessato in ordine al trattamento dei dati personali per via telematica?
L'art. 7 del D. lgv. 196/03 stabilisce che, in relazione al trattamento di dati personali:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Quali sono i diritti di chi acquista beni o servizi via Internet?
Il D. lgs. 22.5.1999, n. 185, relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, stabilisce che il consumatore, in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, deve ricevere le seguenti informazioni (art. 3):
a. identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b. caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c. prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d. spese di consegna;
e. modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f. esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, co. 3;
g. modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h. costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i. durata della validità dell'offerta e del prezzo;
j. durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.
Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'art. 4.
Inoltre il consumatore deve ricevere (art. 4) conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, co. 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a. un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 5, inclusi i casi di cui all'art. 5, co. 2;
b. l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c. le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d. le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

Il consumatore ha diritto di recedere (art. 5) da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'art. 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'art. 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'art. 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del D. lgs 185/99, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata sono raddoppiati.

Il commercio elettronico
Lo Studio Legale Monticelli presta la propria attività in tutti i settori del diritto delle nuove tecnologie prestando massima attenzione alle evoluzioni normative in materia. E' possibile accedere alla sezione interna al portale indicante le attività espletate.
Il Diritto E-Commerce è il risultato della New Economy che rappresenta la nuova frontiera del Diritto commerciale e del diritto Civile (nel senso più amplio del termine) applicato alle tecnologie web.

La Tutela per l'utente (consumatore) e per il Titolare del Portale o del Servizio Web prevede lo studio attento di tematiche delicate e da affrontare su larga scala. Massima attenzione al diritto di Immagine, alla volontà del vincolo scaturente gli obblighi ed i doveri propri del negozio posto in essere tra i soggetti contraenti, tutela agli acquisti, trasparenze del prodotto oggetto della eventuale vendita, al diritto della privacy, al diritto all'uso ed all'abuso di loghi e marchi tutelati dalle normative vigenti in materia di proprietà industriale etc...

Applicazione del D.lgs. n. 185 del 1999 in materia di Contratti Stipulati a Distanza e successive modifiche
L'utilizzo della piattaforma e dei servizi online è dunque un oceano di complessi negozi giuridici che l'utente compie molto spesso senza conoscerne le cause e gli effetti.
Allo stesso tempo, il medesimo titolare del sito web necessita di prestare attenzione all'utilizzo dei servizi che offrirà ai propri utenti dovendo dare massima cura al contraente più debole che potrà ledere anche non volontariamente.
Il Diritto E-Commerce è dunque da inquadrare ad oggi come una delle materie più complesse previste dal nostro ordinamento.
Le sfaccettature e le tematiche che lo rappresentano fanno si che le attività debbano essere poste in essere con la massima attenzione.

Attività dello studio in merito al commercio elettronico
SLM - Studio Legale Monticelli si occupa ormai professionalmente da anni di commercio elettronico prestando massima attenzione agli aspetti relativi al commercio C2C, B2C nonché B2B.
Lo Studio svolge attività di consulenza, predisposizione contrattuale, tutela del consumatore, acquisti a distanza (facendo attenzione ad i disposti di cui al D.lgs 206/2005) e truffe online.
Altresì lo Studio Legale Monticelli si occupa professionalmente di:
- Procedure di intervento Stragiudiziale
- Inquadramento della Normativa ad hoc da applicare per le Società
- Verifica e Coadiuvazione della preparazione del progetto Web
- Applicazione dei termini e delle Condizioni d'uso del Portale
- Attività di intervento mediante AAMS
- Attività di Prevenzione riguardo le Sanzioni per le Società ed i Concessionari che esercitano e raccolgono a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle stabilite e regolamentate dai commi 12 al 24 del regolamento Governativo 2007
- Attività di Redazione "Condizioni e Termini d'uso" del Portale
- Consulenza in merito al diritto di Immagine
- Tutela Diritto Immagine in Rete
- Consulenza Stragiudiziale per le Società Concessionarie di SKILL GAME
- Tutela Privacy Siti Web
- Applicazione D.lgs n. 185 del 1999 e ss. mod. in materia di Contratti a Distanza

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