Malasanità, errore medico, scelte terapeutiche: tutela del malato

Lo Studio Legale Monticelli vanta una lunga e consolidata esperienza nel campo del diritto sanitario. Da anni è impegnato nell'assistenza legale di soggetti danneggiati, a causa o in dipendenza, di pratiche sanitarie e numerose sono le iniziative intraprese sul piano legale per la tutela dei diritti dei cittadini vittime delle disfunzioni verificatesi nel settore della sanità pubblica.
Particolare attenzione è dedicata agli episodi di c.d. "malasanità", ovvero di errore medico, fattispecie nella quale vengono in rilievo diritti costituzionali quali il "diritto alla salute" (art. 32 Cost.) e il "diritto di autodeterminarsi" nella scelta terapeutica (art. 13 Cost.) attraverso una corretta e completa informazione sull'intervento operatorio, le sue possibili complicanze, le alternative terapeutiche praticabili etc..
Il nostro obiettivo è il pieno soddisfacimento nella protezione e nella tutela dei diritti del malato e degli interessi lesi.
La responsabilità medica può derivare da molteplici situazioni:
- errata e/o ritardata diagnosi;
- mancanza di diligenza e/o prudenza e/o perizia nell'intervento;
- precoci dimissioni del paziente quando il quadro non è ancora stabilizzato;
- carente assistenza post-operatoria;
- infezioni contratte a seguito di trasfusione di sangue o, più semplicemente, nell'ambiente ospedaliero;
- gravi carenze strutturali della struttura ospedaliera;
- omesso "consenso informato" all'operazione.

L'importanza della materia trattata e la maggiore consapevolezza acquisita dalla persona comune del proprio diritto alla salute ha portato negli ultimi anni ad una crescita esponenziale del contenzioso contro medici. Nessuno è più disposto a tollerare i cosiddetti casi di malasanità ed è per questo che si cerca di andare fino in fondo, al fine di ottenere il giusto risarcimento dei danni patiti - personalmente o dai propri cari - in caso di errore medico.
A fronte di ciò si manifesta però anche un progressivo svilirsi della qualità delle domande, la cui fondatezza spesso è opinabile.
E' nostra convinzione, invece, che solo un'attenta ed obiettiva attività di "screening" e consulenza preliminare possa mettere il paziente che si ritiene danneggiato da una pratica sanitaria nelle reale condizione di non instaurare cause infondate e di ottenere in un futuro contenzioso (stragiudiziale e/o giudiziale che sia) il giusto risarcimento dei danni patiti.
E' per tale motivo che lo Studio Legale Monticelli ha previsto un canale preferenziale per gli episodi di c.d. di malasanità.
La consulenza legale e l'assistenza offerta sono sorrette da un'approfondita conoscenza della materia e dal costante aggiornamento professionale, realizzato attraverso la partecipazione continua ai principali convegni di aggiornamento nel settore.
Soltanto un aggiornamento professionale assiduo e un monitoraggio costante dell'evoluzione giuridica (nuove leggi ed orientamenti della giurisprudenza) danno garanzia vera di un servizio competente, di qualità e accurato.

Procedura applicata
Se hai motivo di sospettare di essere stato vittima di un episodio di malasanità, ovvero di un errore medico, potrai esporre il tuo caso e ottenere una prima consulenza valutativa, senza impegno, mediante il modulo "Richiedi consulenza". A seguito della richiesta, senza alcun costo:
- Entro 48 ore verrai contattato dai nostri specialisti (all'indirizzo e-mail e/o al recapito telefonico rilasciato) per un colloquio informativo al fine di acquisire tutte le informazioni ritenute utili per una disamina preliminare del caso e valutare l'astratta ammissibilità della pratica (ad es: verifica del decorso o meno dei termini di prescrizione del diritto).
- Ove la disamina non si concluda con un giudizio di manifesta infondatezza dei presupposti per una richiesta risarcitoria, il caso verrà sottoposto ad un doppio vaglio (giuridico e medico/legale attraverso i medici legali e medici specialisti nostri fiduciari).
- Tale "screening" preliminare verrà effettuato sul cartaceo che riassume la storia clinica del paziente. A tal fine sarà necessario acquisire copia di tutta la documentazione medica (cartelle cliniche, referti, certificati...).
Successivamente, qualora medico/legale e medico specialista diano parere positivo, ravvisando esservi in astratto i presupposti per un'azione di responsabilità, dietro espresso mandato verranno redatte "Perizia medico/legale" e "Relazione scritta" che chiariranno:
1. i profili di responsabilità medica (errata e/o ritardata diagnosi; negligente-imperito-imprudente intervento medico - omesso "consenso informato" - difetto di assistenza etc.);
2. i danni risarcibili nel caso specifico: danno biologico (inabilità permanente + inabilità temporanea); danno morale e/o danno esistenziale; danno patrimoniale (danno emergente: tutti i costi sostenuti per le cure mediche e lucro cessante: mancati guadagni determinati dalla prolungata malattia); "perdita di chanches" (se il paziente dimostra che la diagnosi tempestiva e la cura corretta avrebbe anche solo migliorato la prognosi);
3. il quantum della richiesta risarcitoria, secondo le più aggiornate Tabelle applicate nella prassi liquidativa dai Tribunali di merito;
4. verrà, quindi, formulata richiesta di risarcimento danni in via stragiudiziale nei confronti dei soggetti civilmente responsabili al fine d'instaurare la trattazione stragiudiziale della controversia.

Trattazione stragiudiziale della controversia
Lo Studio, nel rispetto dell'interesse dell'assistito, previo esame del caso, acconsente alla pattuizione di un accordo che preveda il pagamento dei compensi legali con una "percentuale sul valore del risarcimento" eventualmente ottenuto.
In tal caso, in caso di mancato raggiungimento del risultato nulla sarà dovuto allo Studio.
Lo Studio privilegia, inoltre, l'accesso a procedure di risoluzione "non contenziosa" della controversia al fine di raggiungere - ove possibile - ad una soluzione di carattere stragiudiziale condivisa con il proprio assistito, il tutto con abbattimento dei tempi per ottenere il giusto risarcimento.
Lo Studio in tale fase non prenderà, comunque, mai in considerazione proposte transattive palesemente non congrue impegnandosi a riferire costantemente al cliente gli sviluppi della trattativa e le eventuali proposte transattive formulate al fine di garantire totale condivisione delle decisioni.
Il compenso spettante allo Studio per tale fase, sarà comunque corrisposto direttamente dalle Compagnie di Assicurazione e degli Enti preposti al risarcimento in caso di esito positivo della trattativa stragiudiziale, ovvero a risarcimento ottenuto.
In caso di esito negativo del percorso stragiudiziale, si potrà intentare causa nei confronti del medico e dell'Ospedale/Clinica.

Principi ispiratori della materia
I pilastri fondamentali della materia riscontrabili nella giurisprudenza di legittimità sono 4:
1) il rapporto paziente / medico-struttura sanitaria è di tipo contrattuale (e comprende tanto la prestazione sanitaria in senso stretto, quanto le prestazioni alberghiere, la messa a disposizione del personale medico e paramedico, medicinali e attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni, c.d. contratto di spedalità);
- la natura "contrattuale" della responsabilità garantisce diversi vantaggi per chi si ritiene danneggiato, quali un termine di prescrizione del proprio diritto più lungo (10 anni, anziché i 5 della responsabilità extra-contrattuale) ed un onere della prova più favorevole, ovvero una c.d. "presunzione di colpevolezza del medico" per gli interventi c.d. di "routine" (quelli non presentino "particolari difficoltà"). Per gli interventi particolarmente complessi, al contrario opererà la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 cod.civ., ovvero il medico, continua a rispondere anche per la "negligenza" e "l'imprudenza" di carattere c.d. lieve, mentre, quanto all'"imperizia" risponderà solo per quella grave);
2) nell'ambito dell'azione di responsabilità, il paziente (creditore della prestazione sanitaria) deve provare la conclusione del contratto e dedurre il mancato miglioramento e/o il peggioramento (se l'intervento era c.d. di "routine"), ovvero un inadempimento del debitore astrattamente efficiente alla produzione del danno (per l'intervento c.d. "di particolare complessità"); incombe al medico e alla struttura sanitaria provare che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto a lui non imputabile ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno;
3) trattandosi di obbligazione di diligenza, il metro di giudizio dell'inadempimento è dato dalla diligenza professionale qualificata del debitore e non dal conseguimento del risultato; tuttavia l'orientamento giurisprudenziale più recente sta iniziando a considerare l'effettuazione di alcuni interventi specifici, come ad esempio alcuni interventi di "chirurgia estetica" e/o "odontoiatria", come prestazioni in cui il medico ha quasi un vero e proprio "obbligo di risultato";
- in questi casi lo scopo stesso del contratto consiste appunto nel raggiungimento del risultato e, pertanto, per tali interventi l'obbligazione del medico (di risultato) "non può ritenersi adempiuta se la sua attività, quantunque diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto (Cassazione Civile n. 9617/199, dove, ad esempio è stata riconosciuta come obbligazione di risultato e non di mezzi quella di un medico che aveva proposto e praticato un intervento di incollaggio delle tube a una paziente – quale metodo anticoncezionale sicuro al 100% – che successivamente, però, era rimasta incinta).
4) il nesso di causalità tra inadempimento e danno deve essere valutato alla stregua del criterio, necessariamente probabilistico, del "più probabile che non".

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