Infortunistica stradale e risarcimento del danno

L'illecito civile da circolazione stradale si inquadra nella figura normativa descritta dall'art. 2043 C.C. integrata dall'art. 2054 C.C. che ha provveduto ad introdurre un sistema di presunzione relativo all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito. Il 1° comma dell'art. 2054 C.C. pone dunque a carico del conducente l'obbligo di risarcire il danno cagionato, salvo che dimostri l'assenza di colpa offrendo la prova liberatoria specifica che la disposizione contempla.
Le pronunzie della massima giurisprudenza in materia di circolazione stradale sono numerose. Rigorose quelle in tema di prova liberatoria, che pretendono dal conducente la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrare che il danno è stato causato da un evento imprevisto e imprevedibile che, inseritosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano. A tal fine, la Corte Suprema ha chiarito che "la prova del rispetto delle norme sulla circolazione non è però di per sé sufficiente a liberare il conducente, il quale deve comunque dimostrare di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di evitare la produzione del danno" (Cass. 6 aprile 2004, n. 6748).
Partendo da questo assunto, la giurisprudenza ha escluso che l'agente possa esimersi da responsabilità per i danni cagionati a terzi "ove questi dipendano da modifiche prevedibili intervenute nell'ambiente, come la sdruccievolezza della carreggiata per la presenza di fango, ghiaccio o macchie d'olio" (Cass. 20 febbraio 1984, n. 1214), ovvero, nel definire la portata dell'onere probatorio, ha previsto che il conducente deve "provare di aver fatto ricorso, sussistendone le condizioni, a manovre di fortuna, che si presentino le più opportune e efficaci nel caso concreto, e di averle attuate con perizia e diligenza" (Cass. 30 agosto 1984, n. 4737)
Lungamente si è dibattuto sul fatto se l'assicurazione obbligatoria r.c.a. coprisse anche il danno cagionato da un sinistro doloso. Di recente, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema in questione, affermando che tanto le condotte colpose quanto quelle dolose sono ricomprese nella speciale tutela per le vittime dei sinistri stradali approntata dalla normativa speciale. La Suprema Corte ha motivato affermando che il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 122 e 144 (Codice delle assicurazioni) contengono il riferimento non all'art. 1900 C.C. (norma generale sulle assicurazioni) o all'art. 1917 C.C. (in materia di assicurazione della responsabilità civile) bensì all'art. 2054 C.C. che non distingue di per sé tra azioni colpose o dolose, sicché deve ritenersi che entrambe le condotte debbano intendersi ricomprese nella tutela medesima non dovendosi interpretare l'illecito civile in questione come autonomo, bensì come specificazione dell'illecito ex art. 2043 C.C. ancorché qualificato dalla circolazione dei veicoli. Conseguentemente, "La colpa va dunque latamente intesa nel senso comprensivo sia del profilo colposo, derivante da imprudenza, negligenza e imperizia, sia di quello doloso o intenzionalmente lesivo, salvo pur sempre il regresso della compagnia assicurativa nei confronti dell'assicurato o del conducente. La normativa in questione, in altre parole, anche alla luce delle direttive europee, configura una responsabilità civile da circolazione non solo come rimedio contrattuale di copertura del rischio del soggetto assicurato, ma anche come strumento sostanziale e processuale di risarcimento del danneggiato alla luce del principio di solidarietà verso il danneggiato o terzo danneggiato, con tendenza alla rimozione degli ostacoli per l'integrale e tempestivo ristoro dei pregiudizi ancorchè arrecati da un rischio non specificatamente assunto in contratto dovendosi infatti ritenersi preminente l'interesse del danneggiato ad essere risarcito" (Cass. 18 novembre 2009, n. 44165).

Il danno risarcibile
In presenza di un sinistro stradale, il danneggiato ha diritto a essere ristorato dei danni subiti che vanno quantificati in base al concetto di danno risarcibile in concreto, che, a norma dell'art. 1223, costituiscano una conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Occorre tuttavia precisare che, nell'interpretare la norma, la giurisprudenza ha ampliato la sfera del danno risarcibile, riconducendovi anche tutti quei danni che si presentino come "effetto normale" dell'illecito, dei danni che non si sarebbe prodotti se non ci fosse stata la lesione e che quindi, siano riconducibili all'illecito commesso, in via mediata. Un ulteriore ampliamento riguarda i soggetti beneficiari del risarcimento ai quali la giurisprudenza è propensa a riconoscere la risarcibilità a danni conseguenti ad illecito altrui, subiti da soggetti anche diversi dall'originario danneggiato, ma in stretto rapporto anche non soltanto parentale con quest'ultimo.

Prescrizione dell'azione diretta a ottenere il risarcimento del danno
In applicazione del generale principio di certezza dei rapporti giuridici, il titolare di un diritto, salvo che si tratti di diritti imprescrittibili, a tenuto a esercitare quest'ultimo nel periodo di tempo stabilito dalla legge. Nella specie, secondo quanto previsto dall'art. 2947 C.C. comma 2, "il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni".
Precisa poi, l'ultimo comma dell'art. 2947 C.C. che nel caso in cui invece il fatto sia considerato dalla legge come reato e per quest'ultima è stabilita una prescrizione più lunga, la stessa si applica anche all'azione civile. A tal fine, è stato chiarito che nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, "l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento danni, a condizione che il giudice civile accerti incidenter tantum la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi, soggettivi e oggettivi" (Cass. 28.07.2000, n. 9928). Allo stesso modo, si applicherà il termine lungo di cui all'art. 2947 u.c. anche nel caso in cui, in sede penale sia intervenuta sentenza di proscioglimento, atteso che "non è precluso al giudice civile l'accertamento della sussistenza del fatto-reato, al fine di applicare, in luogo del termine di prescrizione breve, il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato" (Cass. 14.03.2003, n. 3795).
In ogni caso, ove dallo stesso fatto derivino distinti eventi, di cui uno qualificato penalmente, solo l'azione del risarcimento del danno da reato è soggetta all'applicazione del terzo comma, mentre l'azione risarcitoria per l'illecito civile è soggetta al termine breve di cui al secondo comma.
Nel caso in cui l'evento dannoso sia stato commesso da più autori, coobbligati in solido al risarcimento del danno, ove uno di questi abbia provveduto interamente al pagamento, l'azione di regresso di cui all'art. 2055 C.C., diretta a ottenere dai coobbligati il parziale rimborso delle somme pagate, si prescrive con il decorso di dieci anni quando risulta già accertata giudizialmente la responsabilità del coobbligato nella causazione dell'evento dannoso; mentre l'azione è soggetta alla prescrizione breve di due anni, in caso contrario. In ogni caso il termine di prescrizione decorre dal momento del pagamento.

Organizzazione e metodologia di assistenza ai clienti
Lo Studio Legale Monticelli si occupa da anni di responsabilità civile nel campo dell'infortunistica stradale e del diritto delle assicurazioni.
La nostra attività è mirata a tutelare i danneggiati rimasti coinvolti in incidenti stradali e gli assicurati che abbiano diritto a conseguire un indennizzo dal proprio assicuratore.
Siamo in grado di garantire, in questo settore, assoluta competenza ed una buona dose di tenacia nei confronti delle assicurazioni al fine del conseguimento, da parte dei nostri clienti, del maggior risarcimento possibile, in base alle normative in vigore ed all'indirizzo giurisprudenziale prevalente.
La casistica affrontata dallo Studio è la seguente.
- Risarcimento danni tanatologici (mortali)
- Risarcimento danni conseguenti a gravi lesioni permanenti
- Risarcimento danni indiretti, ovvero patiti dai parenti della vittima
- Risarcimento danni conseguenti a lesioni permanenti di lieve entità (colpi di frusta)
- Risarcimento danni conseguenti a incuria nella manutenzione delle strade (buche)

Lo Studio si avvale della collaborazione di medici legali e periti qualificati.
L'importanza di un corretto approccio medico legale è di particolare rilievo stante il tentativo, da parte delle compagnie, di ridurre ai minimi termini l'importanza delle lesioni subite dagli assicurati e, conseguentemente, di risarcire somme esigue.

Il nostro modo di operare
Durante un primo colloquio con il cliente viene analizzata la documentazione di cui dispone il cliente, sia al fine di verificare la responsabilità della controparte, sia in ordine alla prova ed alla quantificazione del danno.
Particolare attenzione va data all'esame della documentazione diagnostica relativamente alle lesioni da distrazione del rachide cervicale (colpo di frusta), occorre infatti che dall'esame radiografico si possa constatare la verticalizzazione del rachide stesso.
Molto spesso i pronto soccorsi degli ospedali eseguono radiografie frettolose, finalizzate unicamente alla verifica di eventuali fratture ossee. In questo caso verificata l'incongruità del referto ai fini della constatazione della invalidità, consigliamo di ripetere la radiografia.
Di assoluta importanza è anche l'esame clinico (quello visivo e manuale) effettuato dal medico specialista, ovvero un ortopedico o un fisiatra.
In quest'ottica indirizziamo i clienti presso centri fisiatrici ove sia garantito il puntuale accertamento dei postumi invalidanti, anche per le lesioni di lieve entità, e siano successivamente eseguite al paziente opportune e congrue cure fisioterapiche.
Una volta stabilizzati i postumi dell'invalidità, il cliente viene indirizzato presso uno dei medici legali fiduciari dello studio al fine dell'accertamento del grado di invalidità.
A questo punto, collazionata la adeguata ed indispensabile documentazione necessaria per provare la sussistenza del danno, si potrà agire per ottenerne la liquidazione.
Qualora la compagnia non intendesse liquidare il danno in modo soddisfacente, il nostro studio svolto il tentativo di conciliazione, agirà in giudizio per la tutela dei propri clienti.
Quanto alle SPESE LEGALI da riconoscere allo studio, esse dovranno in definitiva essere poste a carico della compagnia di assicurazioni; nei casi più importanti e complessi, le competenze dello studio saranno concordate con il cliente e saranno proporzionali al risultato ottenuto.
Qualora, da un primo esame della documentazione appaia impossibile procedere al risarcimento, nessun compenso professionale sarà dovuto all'avvocato per la consulenza che si esaurisce durante il primo colloquio informativo.

Osservazioni sul sistema del risarcimento danni
Le difficoltà dei cittadini nell'ottenere un adeguato risarcimento possono essere superate tramite un adeguato iter legale.
Come è noto l'onere del risarcimento dei danni da circolazione stradale è posto a carico delle società che hanno ottenuto dallo stato l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel settore R.C.A., raccogliendo premi assicurativi e stipulando con gli automobilisti polizze di assicurazione.
Un apposito gruppo di norme, contenuto nel Codice delle Assicurazioni (C.d.A.) regola le modalità di richiesta dei danni da parte del danneggiato e di liquidazione da parte dell'assicuratore.
Il legislatore, particolarmente sensibile alle istanze delle compagnie, che rappresentano notoriamente un potere forte capace di indirizzare le decisioni politiche, ha, in questi ultimi anni, reso più complesso e difficoltoso l'esercizio del diritto al risarcimento da parte dei cittadini.
Un complesso di articoli del C.d.A. (norme peraltro recentemente dichiarate legittime dalla Corte Costituzionale) ha stabilito formalismi particolarmente rigidi nella predisposizione della richiesta danni da indirizzarsi all'assicuratore.
Basti pensare, ed è solo un esempio, che l'omissione dell'indicazione del Codice Fiscale del danneggiato nella lettera di richiesta danni comporta, di fatto, l'impossibilità di agire in giudizio contro la compagnia, nel caso quest'ultima fosse inadempiente!!
Il tempo occorrente per ottenere il ristoro dei danni si è dilatato oltremisura a causa del sovrapporsi di norme non coordinate tra loro.
Infatti: la compagnia ha tempo 60 giorni per risarcire il danno materiale (danno al veicolo), il danneggiato, se l'assicuratore è inadempiente, prima di poter rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione presso un ente preposto, se la conciliazione non riesce, il danneggiato potrà, finalmente rivolgersi al giudice.
E' chiaro che è del tutto anomala la circostanza che, per poter ottenere il risarcimento, il danneggiato debba sottostare a due procedure con tempi e termini che si sommano, prima il percorso imposto dal C.d.A. e successivamente quello della mediazione.
In quest'ottica si pone l'ultima normativa in materia di risarcimento danni, ovvero la Legge di conversione n.27/2012 del D.L. n.1 del 24 Gennaio 2012.
Con detto provvedimento il nostro legislatore, modificando l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, ha stabilito che:
"In ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obbiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente" e ancora " Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art.139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".
Dal testo della norma, peraltro formulato in modo ambiguo e poco tecnico, le compagnie intendono trarre argomenti per non risarcire più i colpi di frusta.
Vi è da dire che il mondo scientifico medico legale ha già preso posizione sottolineando la circostanza che spetterà proprio ai medici (nel rispetto delle norme deontologiche della categoria) valutare l'oggettività delle lesioni, con la conseguenza che quando il danno sarà accertato, strumentalmente o clinicamente, l'assicuratore non potrà esimersi dal risarcimento.
E' tuttavia necessario che la richiesta di risarcimento danni sia indirizzata correttamente e che il danneggiato sia opportunamente informato ed assistito nella conduzione della pratica.

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